Onorevoli Colleghi! - È sempre più frequente, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, il verificarsi di fenomeni di carenza idrica o quanto meno di periodi caratterizzati da frequenti eventi piovosi e periodi di vera e propria siccità, con conseguenti danni soprattutto per le attività agricole. A ciò si aggiunga la forte competizione delle risorse idriche tra diversi settori: l'uso agricolo, quello industriale e quello civile. Il settore primario è certamente quello «che consuma di più». Per questo, dato che i fabbisogni idrici delle colture e degli allevamenti non sono comprimibili, va migliorata l'efficacia delle risorse disponibili, ma per fare ciò sono necessarie risorse economiche e una struttura ad hoc che possa efficacemente gestire una politica di ottimale utilizzo dell'acqua a fini irrigui.
      Relativamente alle risorse economiche destinate alle infrastrutture irrigue dalla legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), non si può non segnalare come nella loro ripartizione l'assegnazione dell'intero importo previsto (circa 550 milioni di euro) per tutto il territorio nazionale sia andata a progetti relativi agli ambiti territoriali delle sole regioni centrosettentrionali, a causa della mancanza di progetti esecutivi per opere nelle regioni meridionali, da predisporre a cura dei locali consorzi di bonifica e di irrigazione.
      Inoltre, il sistema dei consorzi di bonifica ed irrigazione - cui la normativa vigente assegna funzioni precipue di realizzazione

 

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e gestione delle infrastrutture irrigue - nelle regioni meridionali versa da anni in uno stato tale non solo da impedire corrette funzioni di pianificazione e progettazione per gli interventi da realizzare a miglioramento dell'assetto e dell'esercizio irriguo nelle aree di rispettiva competenza, ma addirittura da non riuscire ad effettuare le rendicontazioni di spesa sui progetti realizzati con fondi assegnati nell'ambito del soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonostante azioni di affiancamento disposte su fondi per assistenza tecnica resi disponibili dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
      Non va dimenticato, poi, che il settore dell'agricoltura nelle regioni meridionali ha tutte le potenzialità e le professionalità per rivestire un ruolo molto rilevante in ambito nazionale ed internazionale, ma ha bisogno di essere fortemente sostenuto con adeguate azioni per ottimizzare il sistema di adduzione e distribuzione irrigua. Pertanto si evidenzia l'opportunità di un'azione di mantenimento e potenziamento di una struttura «dedicata» per gli interventi irrigui di competenza statale nei territori delle regioni meridionali che, accanto ad una particolare agilità tecnico-amministrativa, possa operare il rafforzamento di azioni tese ad accrescere le capacità progettuali dei consorzi di bonifica meridionali, nonché - d'intesa con le regioni interessate - definire un piano strategico pluriennale (tanto più opportuno all'inizio del nuovo ciclo di finanziamenti comunitari) per interventi irrigui, garantendo nel contempo il necessario coordinamento tra le diverse iniziative statali e regionali.
      Date queste premesse si comprende che l'obiettivo della presente proposta di legge è di istituire un'apposita Agenzia, denominata «Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura», che possa garantire uno sviluppo reale dell'agricoltura, la quale subirebbe meno l'impatto degli eventi climatici sulle produzioni, in quantità e in qualità.
      L'articolo 1 della proposta di legge istituisce dunque l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura, ne prevede la sede in Roma ed il suo assoggettamento ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo statuto dell'Agenzia dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Con l'articolo 2 si prevede che l'Agenzia svolga i compiti ed eserciti le funzioni già attribuite al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Inoltre, limitatamente alle aree del Mezzogiorno, l'Agenzia provvede all'elaborazione, all'aggiornamento e all'attuazione del Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale; alla formulazione di pareri alle amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale; a fornire pareri alle regioni per coordinare le azioni nazionali con quelle regionali; all'esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di loro inadempimento.
      L'articolo 3 detta norme relative alla conferenza tecnica dell'Agenzia, composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti nel settore. L'istruttoria ed il parere resi da tale qualificato organo tecnico non richiede l'acquisizione di ulteriori pareri, con una semplificazione ed omogeneizzazione dell'iter approvativo dei progetti.
      L'articolo 4 stabilisce in un anno il termine per l'adozione del Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale, previo parere positivo di un'apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri interessati e delle regioni. Il Programma pluriennale è redatto sulla base della ricognizione di tutte le infrastrutture irrigue esistenti, in corso di esecuzione o programmate da amministrazioni centrali e regionali; sull'analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, sull'individuazione su scala nazionale, interregionale e
 

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regionale degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefìci connessi; sulla temporalità e durata degli interventi; infine sulle modalità di aggiornamento.
      Adottato il Programma pluriennale, l'Agenzia lo trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, dopo i necessari controlli, lo invia per l'approvazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al CIPE.
      L'articolo 5 prevede che i soggetti possibili destinatari di finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nei territori del Mezzogiorno possano richiedere anticipazioni sui lavori a valere sul Fondo rotativo, appositamente istituito con una dotazione pari a 10 milioni di euro, derivante da economie di spesa del commissario ad acta di cui sopra. Questa misura può consentire concretamente l'avvio di una fase nuova per il superamento delle criticità del sistema (mancanza di risorse da parte degli enti per spese per progettazioni, indagini, rilievi eccetera, che impedisce di ottenere nuovi finanziamenti). Tali anticipazioni verranno successivamente reincamerate all'atto dell'approvazione del relativo progetto, rialimentando lo stesso Fondo.
      L'articolo 6, infine, definisce i criteri per la nomina dei componenti del comitato direttivo, l'organico complessivo dell'Agenzia (stabilito in quaranta unità) e dispone circa il finanziamento per gli oneri di funzionamento. Si sottolinea tale ultimo aspetto, per il quale è previsto sostanzialmente un autofinanziamento della struttura che trae risorse proprio dall'effettiva e concreta attuazione del programma di opere di competenza. Infine, viene previsto che, alla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, cessa di operare il commissario ad acta, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, trasferendo i relativi rapporti giuridici, economici e finanziari all'Agenzia stessa.
 

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